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[1]Il detto immobile denominato Colombe' viene ceduto dall'Amministrazione della guerra al comune di Torino, a corpo nelle condizioni in cui si trova e come e' posseduto dal Demanio, con tutte le servitu' attive e passive, ma libero da ogni peso ed ipoteca, con garanzia per l'evizione, nel qual caso il compenso spettante al comune di Torino sara' limitato al puro rimborso del valore stabilito per l'immobile stesso al precedente art. 4.
[2]Uguale garanzia da' il municipio allo Stato per i terreni che cede a quest'ultimo in base al disposto degli articoli 1 e 3 del presente atto.
Testo in vigore dal 21 giugno 1907 al 16 dicembre 2009
