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[1]SCHEMA di convenzione aggiuntiva a quella in data 14 novembre 1904, stipulata fra il comune di Torino e l'Amministrazione della guerra, per la permuta di immobili e costruzione col concorso municipale di nuovi edifici per usi militari.
[2]L'anno millenovecentocinque addi' dodici del mese di agosto in Torino. Premesso che in seguito a difficolta' incontrate dal comune di Torino nell'espropriazione dei terreni su cui debbono erigersi i nuovi fabbricati per Accademia militare e scuola d'applicazione d'artiglieria e genio, ed alla necessita' constatata dall'Amministrazione della guerra, di avere a disposizione una maggiore area per la costruzione del nuovo ospedale militare divisionario, non che di deviare il tratto della bealera detta Cossola, che attraversa il sedime su cui deve erigersi detto stabilimento, si dovette d'accordo fra le due Amministrazioni comunale e militare studiare il modo di risolvere le preaccennate questioni.
[3]Che volendosi ora far risultare con apposito atto delle risoluzioni prese al riguardo, fra il comune di Torino rappresentato dal proprio sindaco signor Frola avvocato commendatore Secondo, senatore del Regno, figlio del fu Giuseppe, e l'Amministrazione della guerra rappresentata dal signor Chiarle commendatore Angelo, figlio del fu Giuseppe, colonnello direttore del genio militare di Torino, si conviene e si stabilisce quanto segue:
[4]Art. 1.
[5]L'Amministrazione della guerra consente ed accetta che la parte di area, da cedersi dal comune di Torino per erigervi i nuovi fabbricati per Accademia militare e scuola d'applicazione d'artiglieria e genio, costituita dall'appezzamento segnato coi numeri VI e VII dall'allegato 9° della Convenzione 14 novembre 1904 e che e' rappresentata in maggior scala nella planimetria (tavola 1) annessa alla presente Convenzione, ed individuata colle lettere A, B, C, D, E, sia invece sostituita dall'appezzamento segnato su questa tavola planimetrica colle lettere F, G, H, I, K, che risulterebbe della superficie di mq. 6300 circa superiore alla prima.
Testo in vigore dal 21 giugno 1907 al 16 dicembre 2009
