Art. 2
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[1]Le somme che sopravanzeranno su quelle stanziate con la presente legge e con l'altra del 22 luglio 1897, n. 322, nei bilanci dei Ministeri di Grazia e Giustizia e delle Finanze, rimangono impegnate per sopperire alle ulteriori spese di trasferimento degli uffici giudiziari a Castelcapuano.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 29 giugno 1902.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]F. COCCO-ORTU. DI BROGLIO. CARCANO.
[6]Visto, Il Guardasigilli: COCCO-ORTU.
Testo in vigore dal 2 luglio 1902 al 16 dicembre 2009
