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[1]E' prorogato al 31 dicembre 1908 il termine fissato dall'art. 25 della legge 15 luglio 1907, n. 506.
[2]Nel corso dell'esercizio 1908-909 e fino all'approvazione del disegno di legge di cui alla lettera c) del predetto articolo, il Governo e' autorizzato a pagare sul capitolo n. 104 «Personale dell'Amministrazione centrale e provinciale (Spese fisse)» del bilancio delle poste e dei telegrafi, mediante mandati diretti e di anticipazione, gli stipendi e le retribuzioni dovute a tutto il personale in servizio dell'Amministrazione dei telefoni, sia che si tratti del personale proveniente dall'Amministrazione governativa o dalle Societa' gia' esercenti le reti e le linee telefoniche, sia che si tratti del personale straordinario e avventizio.
[3]Sullo stesso capitolo 104 verranno altresi' corrisposte le indennita' di carica e di funzioni.
[4]A carico del capitolo 105 del medesimo stato di previsione saranno corrisposte le indennita' di residenza spettanti al personale indicato nel presente articolo.
[5]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[6]Data a Roma, addi' 2 luglio 1908.
[7]VITTORIO EMANUELE.
[8]CARCANO. SCHANZER.
[9]Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.
Testo in vigore dal 10 luglio 1908 al 17 agosto 1909
