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[1]La predetta spesa resta compensata da corrispondente diminuzione per lire 58,000 sullo stanziamento del capitolo n. 56: «Ufficiali e personali varii di sicurezza pubblica (Spese per la capitale e circondario)», e per 2000 lire su quello del capitolo n. 57: «Spese di materiale e diverse per la sicurezza pubblica - Spese di ufficio, fitto di locali, telegrafi, telefoni e spese diverse (Spese per la capitale e circondario)».
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 3 luglio 1898.
[4]UMBERTO.
[5]Pelloux. P. Vacchelli.
[6]Visto, Il Guardasigilli: C. Finocchiaro-Aprile.
Testo in vigore dal 8 luglio 1898 al 16 dicembre 2009
