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[1]UMBERTO I per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D' ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]E' approvata la maggiore assegnazione di lire 100,000 sul capitolo n. 77 «Repressione del malandrinaggio, estradizione di imputati o condannati, e spese inerenti a questo speciale servizio di sicurezza pubblica», e la corrispondente diminuzione dello stanziamento del capitolo n. 56 «Ufficiali e personali vari di sicurezza pubblici (spese per la capitale e circondario)» dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1897-98.
[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regna d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[8]Data a Roma, addi' 3 luglio 1898.
[9]UMBERTO.
[10]Pelloux. P. Vacchelli.
[11]Visto, Il Guardasigilli: C. Finocchiaro-Aprile.
Testo in vigore dal 8 luglio 1898 al 16 dicembre 2009
