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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto seguo;
[5]Articolo unico.
[6]Sono approvate le eccedenze d'impegni verificatesi sui seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1908-909:
[7]Capitolo n. 35 «Corpo e servizio sanitario: Uomini di truppa delle compagnie di sanita' e uomini ricoverati negli stabilimenti sanitari», L. 16,104.34;
[8]Capitolo n. 47 «Indennita' per viaggi e servizi collettivi ed isolati (escluse quelle per i carabinieri reali bilanciate al capitolo n. 31)», L. 110,166.98.
[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[10]Data a Roma, addi' 23 giugno 1910.
[11]VITTORIO EMANUELE.
[12]Tedesco.
[13]Visto, Il guardasigilli: Fani.
Testo in vigore dal 27 giugno 1910 al 16 dicembre 2009
