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[1]Sono convalidati i decreti Reali indicati nell'unita tabella H, coi quali, durante l'esercizio 1902-903, vennero autorizzati prelevamenti dal Fondo per le spese ferroviarie, di cui alle leggi 12 luglio 1894, n. 318, 30 giugno 1896, n. 251, e 27 giugno 1897, n. 228.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 11 giugno 1903.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Di Broglio.
[6]Visto, Il Guardasigilli: Cocco-Ortu.
Testo in vigore dal 15 giugno 1903 al 16 dicembre 2009
