Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 luglio 1940 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →

[1]1. Nel caso di incendio o di altri sinistri nella zona di frontiera, le persone del luogo potranno passare il confine per prestare soccorso, anche per vie non doganali, in qualsiasi ora del giorno o della notte, con i loro attrezzi, veicoli e animali da tiro, compresi i foraggi per questi ultimi o quanto occorra per il funzionamento dei veicoli, senza che siano sottoposti a formalita' doganali.

[2]2. Gli attrezzi, i veicoli, gli animali da tiro, nonche' i foraggi ed i materiali per il funzionamento dei veicoli, non consumati, dovranno essere riportati oltre frontiera dopo terminata l'opera di soccorso.

Testo in vigore dal 18 luglio 1940 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-05-30;835~convenzione-italo-germanica-per-il-traffico-di-frontiera-art11 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari