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[1]1. Ciascuna delle Parti contraenti s'impegna a punire le trasgressioni commesse nell'uno o nell'altro dei rispettivi territori alle norme doganali dell'altra Parte, qualunque sia la nazionalita' del trasgressore, con le stesse sanzioni e con i medesimi procedimenti che si sarebbero resi applicabili ove le trasgressioni fossero state commesse contro le norme doganali del proprio Paese.

[2]2. Qualora, secondo la legge della Parte che deve provvedere, la sanzione debba essere commisurata al valore di una merce o all'ammontare di un tributo, la sanzione stessa sara' determinata sulla base del valore o del tributo accertato dall'altra Parte.

Testo in vigore dal 18 luglio 1940 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-05-30;835~art9 · fonte del testo

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