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[1]1. Gli uffici doganali si daranno reciproche informazioni sui divieti d'importazione e di transito, sulle facolta' e attribuzioni degli uffici stessi e sulle vie doganali.

[2]2. Gli uffici doganali delle Parti contraenti:

  • a)non daranno corso alle operazioni di esportazione verso il territorio dell'altra Parte di merci, di cui risultino vietati l'importazione o il transito in tale territorio, salvo che non sia esibito uno speciale permesso;
  • b)non lasceranno effettuare esportazioni di carattere commerciale nel territorio dell'altra Parte se non attraverso una via doganale.

Testo in vigore dal 18 luglio 1940 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-05-30;835~art7 · fonte del testo

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