Art. 2 (Convenzione per la sistemazione della Camera di commercio ed industria in Zara)
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[1]Camere degli avvocati e dei notai in Zara, nonche' Camera dei medici in Spalato.
[2]Non vi ha luogo a speciale sistemazione, perche' ne' la Camera degli avvocati ne' quella dei notai ne' quella dei medici posseggono un patrimonio divisibile.
Testo in vigore dal 14 agosto 1940 al 9 maggio 2025
