Art. 11 (Convenzione dell'«Istituto provinciale di credito fondiario del Regno di Dalmazia»)

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Qualora l'ammontare in corone degli interessi arretrati a tutto il 30 giugno 1921 sui crediti ipotecari trasferiti non raggiungesse la somma in corone delle cedole scadute e non pagate fino al 1° luglio 1921 (compresa la scadenza 1° luglio 1921), appartenenti alle lettere di pegno timbrate assunte dall'Ente liquidatore, l'Istituto di credito fondiario con sede in Spalato dovra' pagare all'Ente liquidatore la differenza in contanti alla stessa stregua dell'art. 7. Se per lettere di pegno gia' estratte l'Istituto in Spalato avesse pagato cedole dopo il termine di scadenza, gli importi pagati si diffalcheranno a vantaggio dell'Istituto in Spalato nonche' a peso ed in diminuzione del capitale delle rispettive lettere di pegno estratte.

Testo in vigore dal 14 agosto 1940 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-03-29;1104~convenzione-dell-istituto-provinciale-di-credito-fondiario-d-art11 · fonte del testo

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