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[1]Viene accertato, che il Governo del Regno d'Italia nel periodo dal 3 novembre 1918 al 31 agosto 1921 ha anticipato alla Giunta Provinciale o ha direttamente speso per le istituzioni, il cui mantenimento, in base alle leggi del cessato regime, stava a carico della Provincia - escluse le spese per il mantenimento degli ospedali, di cui tratta l'articolo 18 - corone austro-ungariche 2.240.455,32 e lire italiane 9750, per la ripartizione delle quali somme si fissa, ai sensi dell'articolo 21, n. 5 della Convenzione sugli Accordi generali, la chiave del 21 per cento a carico dell'Italia e del 79 per cento a carico dello Stato S. C. S. In conformita' a cio' il Governo del Regno S. C. S., a tacitazione della propria quota, paghera' al Governo del Regno d'Italia dinari 442.489,93 e lire italiane 7702,50 (Prospetto III).

[2]Questo conchiuso involve la proposta per la regolazione delle anticipazioni del Regno d'Italia, prevista dall'articolo 21, n. 5 della Convenzione sugli Accordi Generali, e cio' con riserva della relativa approvazione speciale.

Testo in vigore dal 14 agosto 1940 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1940-03-29;1104~art13 · fonte del testo

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