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[1]Convenzione per la sistemazione e ripartizione del patrimonio della ex Provincia di Dalmazia nonche' del «Fondo Provinciale di Carestia».

[2]Allo scopo di dar esecuzione alle disposizioni del capitolo III della Convenzione sugli Accordi generali, stipulata a Roma il 23 ottobre 1922 fra il Regno d'Italia e il Regno S. C. S., il Governo del Regno d'Italia ha nominato a propri delegati nella Commissione per la sistemazione degli interessi patrimoniali della Provincia, dei distretti, dei Comuni e degli altri Enti morali locali della ex Provincia di Dalmazia, i sigg. comm. Eligio Smirich, comm. dott. Giovanni Jercovich, ed il Governo del Regno dei S. C. S. ha nominato i signori dott. Stefano Metlicic, dott. Milorad Mediti e dott. Giuseppe Cortellazzo-Jablanovich.

[3]Attenendosi alle direttive della menzionata Convenzione relativamente alla ripartizione dei beni ed alla sistemazione dei rapporti patrimoniali della ex Provincia di Dalmazia, ed in quanto tali rapporti non sono regolati gia' da quella Convenzione, la Commissione ha concordato quanto segue:

[4]Art. 1.

[5]Quali fondi amministrativi provinciali, che si devono ripartire secondo i principi e le disposizioni dell'articolo 21 della Convenzione sugli Accordi generali, vengono considerati: 1° il fondo provinciale; 2° il fondo scolastico provinciale; 3° il fondo «Pensioni per maestri di scuole popolari»; 4° il fondo «Pensioni per impiegati comunali»; 5° il fondo «Pensioni per impiegati provinciali»; 6° il fondo «Sordomuti»; 7° il fondo «Pompieri»; 8° il fondo «Famiglie di militi, dalmati mobilizzati»; 9° il fondo «Francesco Giuseppe I»; 10° il fondo «Bisogni straordinari del preesistito circolo di Ragusa»; 11° il fondo «Costruzione dell'ospedale provinciale di Cattaro»; 12° il fondo «Per il mantenimento dei lavori eseguiti di migliorie e di regolazione dei torrenti»; 13° il Consiglio provinciale di agricoltura.

[6]All'incontro: 1° la fondazione «Mamula»; 2° la fondazione «Pericic»; 3° la fondazione «Invalidi militi dalmati», e 4° la fondazione «Monti»,

[7]Vengono considerate come vere fondazioni in amministrazione della provincia da trattarsi in conformita' all'articolo 21, n. 10 della Convenzione sugli Accordi Generali.

[8]Giusta particolare accordo, in questa Convenzione si fa oggetto di sistemazione anche il «Fondo provinciale di carestia».

Testo in vigore dal 14 agosto 1940 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-03-29;1104~art1 · fonte del testo

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