Art. 5 (Convenzione per le strade ferrate)
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[1]Per i servizi cumulativi, sono estese alle tre linee le tariffe e condizioni per il trasporto delle merci, bestiame, ecc., in vigore sulle ferrovie dello Stato comprese anche le tariffe eccezionali. Per la ripartizione dei prodotti derivanti dall'applicazione delle tariffe speciali 1, 9 ed 11 saranno presi speciali accordi fra le due Amministrazioni.
[2]Saranno inoltre estese alle tre linee tutte le concessioni speciali per trasporti riguardanti il pubblico e le persone e cose appartenenti od attinenti al Governo ed alla Real Casa, nonche' per trasporti a tariffa militare.
[3]La Societa' Veneta si obbliga di applicare nella tassazione per le disposizioni in servizio cumulativo con le ferrovie dello Stato, il sistema del cumulo delle distanze. La Societa' Veneta aderisce inoltre ad estendere alla linea Padova-Montebelluna le tariffe ed il cumulo delle distanze di cui ai precedenti capoversi.
Testo in vigore dal 27 luglio 1905 al 16 dicembre 2009
