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[1]E' approvata l'annessa Convenzione stipulata in data 9 giugno 1905 tra il Governo e la Societa' anonima delle ferrovie secondarie romane, per l'esercizio provvisorio, a mezzo dell'Amministrazione delle ferrovie di Stato, delle linee Roma (Termini), Marino, Castelgandolfo-Albano e Albano-Cecchina-Anzio-Nettuno, per la durata di un anno.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Racconigi, addi' 9 luglio 1905.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]Carlo Ferraris. Carcano.
[6]Visto, Il guardasigilli: C. Finocchiaro-Aprile.
Testo in vigore dal 27 luglio 1905 al 16 dicembre 2009
