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[1]Per le infrazioni alla presente legge e' prevista una pena pecuniaria da lire 50 a lire Sono competenti all'accertamento delle infrazioni su accennate gli organi previsti dall'art. 24 del R. decreto-legge 21 febbraio-1938-XVI, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938-XV n. 880. Per l'accertamento delle violazioni, per l'applicazione della pena pecuniaria stabilita dalla presente legge e per la definizione delle relative controversie, si osservano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 4. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Torino, addi' 12 luglio 1940-XVIII VITTORIO EMANUELE

[2]Mussolini - Host Venturi - Di Revel - Pavolini - Ricci - Grandi

[3]Visto, il Guardasigilli: Grandi

Testo in vigore dal 16 agosto 1940 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1940-07-12;1106~art4 · fonte del testo

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