Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 agosto 1940 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

Il Ministero delle comunicazioni eseguira' il collaudo degli apparecchi in conformita' del campione, assegnera' ad essi una denominazione e li munira' di apposito contrassegno. Non potranno essere introdotti in commercio apparecchi che non siano stati collaudati.

Testo in vigore dal 16 agosto 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-07-12;1106~art3 · fonte del testo

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