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Il Ministero delle comunicazioni eseguira' il collaudo degli apparecchi in conformita' del campione, assegnera' ad essi una denominazione e li munira' di apposito contrassegno. Non potranno essere introdotti in commercio apparecchi che non siano stati collaudati.
Testo in vigore dal 16 agosto 1940 al 16 dicembre 2009
