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[1]Entro il termine assegnatole con l'atto di diffida la Societa' concessionaria dovra' presentare tutti gli elementi e conti per la determinazione dell'annualita' di riscatto.
[2]Essa dovra' inoltre presentare la dimostrazione di avere Ottemperato a tutti gli obblighi prescritti dagli articoli 99 e 100 del testo unico 9 maggio 1912, n. 1447, e completare la consegna dei documenti di cui all'art. 103 del testo unico medesimo, nonche' di quelli comprovanti la proprieta' e la liberta' dei terreni occorsi per la costruzione della ferrovia e sue dipendenze, l'eseguita consegna ai rispettivi proprietari delle strade deviate per la costruzione della detta ferrovia ed infine la dimostrazione dell'eseguita tacitazione di ogni diritto o ragione relativi a tali deviazioni di strada.
[3]Dall'insieme dei documenti suindicati dovra' risultare che la proprieta' ferroviaria corrisponde esattamente ai terreni occupati e indicati nel piano catastale.
[4]Dovra' inoltre l'identificazione della proprieta' ferroviaria essere fatta sul terreno mediante l'apposizione di regolari cippi di confine, a cura, spese e sotto la esclusiva responsabilita' della Societa' concessionaria.
[5]Restera' a cura dello Stato di provvedere alle conseguenti volture catastali.
[6]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[7]Data a Roma, addi' 18 aprile 1940-XVIII
[8]VITTORIO EMANUELE
[9]MUSSOLINI - HOST VENTURI - DI REVEL
[10]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 25 maggio 1940 al 16 dicembre 2009
