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[1]Al Governo del Re e' accordata ogni opportuna facolta' per l'effettuazione del riscatto di cui all'articolo precedente, esclusa quella di cui all'art. 3, comma 1°, della legge 27 giugno 1912, n. 638.
[2]Al pagamento delle somme che ai sensi del combinato disposto degli articoli 284 e 285 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, risulteranno eventualmente dovute alla concessionaria in conseguenza del riscatto, sara' provveduto con opportuni stanziamenti a carico del bilancio del Ministero delle finanze.
Testo in vigore dal 25 maggio 1940 al 16 dicembre 2009
