Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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2 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 29 agosto 1939 al 9 maggio 2025. 85 parole tolte, 12 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Salvo che non sia diversamente disposto, i provvedimenti di carattere doganale che, posteriormente alla entrata in vigore della presenteConvenzione, saranno emanati ad integrazione o modificazione di quelli che, per effetto del precedente articolo, si renderanno applicabili nell'Unione doganale, entreranno simultaneamente in vigore in tutto il territorio dell'Unione.
tolto: A tal fine ne sara' data tempestiva comunicazione al Ministero delle finanze di Albania e la pubblicazione che ne sara' fatta nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia e negli Albi degli Uffici doganali rendera' esecutori detti provvedimenti.aggiunto: Convenzione-art. 3 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1939-07-06;1214~art3 · fonte del testo
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