Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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2 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 8 agosto 1942 al 9 maggio 2025. 240 parole tolte, 12 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: Per l'applicazione delle imposte personali che colpiscono il complesso dei redditi posseduti dal contribuente in ciascuno dei due Stati Contraenti valgono le regole seguenti:
tolto: 1. Per quanto riguarda l'imposizione personale dei redditi derivanti:
tolto: a) da beni immobili;
tolto: b) da crediti ipotecari;
tolto: c) da commerci, da industrie, da miniere, dall'agricoltura e da ogni altra attivita' analoga;
tolto: d) dal lavoro, sono applicabili le stesse regole stabilite negli articoli precedenti per l'imposizione reale dei redditi derivanti dalle fonti sopra elencate.
tolto: 2. Per ogni altra specie di reddito e particolarmente per i dividendi di azioni, per le «tantiemes», per gli interessi dei titoli emessi da enti morali pubblici e da societa' nonche' per gli interessi di depositi presso banche o presso altri istituti di credito, l'imposizione e' fatta dallo Stato nel cui territorio il contribuente ha il proprio domicilio fiscale, inteso questo domicilio come il luogo di soggiorno permanente.
tolto: Nel caso in cui non si possa stabilire il domicilio fiscale di un contribuente, le imposte personali che colpiscono il complesso di questi redditi sono applicate dallo Stato di cui egli e' suddito. Se il contribuente ha il suo domicilio fiscale in entrambi gli Stati Contraenti, dette imposte sono applicate da ciascuno dei due Stati in proporzione alla durata del soggiorno che il contribuente ha avuto nel suo territorio durante l'anno al quale l'imposizione si riferisce.
tolto: Il soggiorno del contribuente in un terzo Stato e' computato come soggiorno nello Stato di cui egli e' suddito.aggiunto: Convenzione-art. 12 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1942-05-07;853~art12 · fonte del testo
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