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[1]Nessun'altro onere compete al Governo italiano per assegni di quiescenza di ogni genere agli optanti per la cittadinanza germanica oltre gli oneri assunti a norma dei precedenti articoli.
[2]Qualora si presentasse la convenienza di un riscatto globale o parziale da parte del Governo italiano delle obbligazioni da esso assunte con la presente Convenzione, i due Governi concorderanno le misure da adottarsi al riguardo.
Testo in vigore dal 7 agosto 1940 al 9 maggio 2025
