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[1]Gli allogeni dipendenti statali attualmente in servizio in Italia ed optanti per la cittadinanza germanica, sono considerati come cessati dal servizio dal 1° gennaio 1940 per soppressione di posto. Il trattamento di quiescenza sara' quello che spetterebbe loro sulla base della legislazione italiana vigente al 1° gennaio 1940, considerando utile, pel calcolo relativo, il servizio eventualmente prestato alla dipendenza del cessato Governo austro-ungarico. Il Governo italiano assumera' tutto l'onere degli assegni di quiescenza per coloro che hanno prestato servizio esclusivamente alla dipendenza dello Stato italiano dopo l'annessione dei territori dell'Accordo all'Italia. Per coloro, invece, che hanno prestato servizio in parte sotto il cessato Governo austro-ungarico e in parte sotto il Governo italiano, quest'ultimo assumera' pel periodo successivo all'emigrazione, l'onere della meta' degli assegni di quiescenza spettanti, qualunque sia la durata del servizio prestato sotto il Governo austro-ungarico.
[2]Per assegni di quiescenza, ai sensi della presente Convenzione, si intende anche l'indennita' di buona uscita (Abfertigung).
Testo in vigore dal 7 agosto 1940 al 9 maggio 2025
