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[1]Il Governo italiano continuera' a sostenere l'onere delle pensioni gia' liquidate alla data della presente Convenzione, per servizi prestati esclusivamente in Italia dopo l'annessione dei territori dell'Accordo.
[2]Per le pensioni gia' liquidate per servizi prestati in parte sotto il cessato Governo austro-ungarico ed in parte sotto il Governo italiano, quest'ultimo, a decorrere dalla data indicata nell'art. 1, assume soltanto l'onere della meta' dell'assegno di pensione spettante, qualunque sia la durata del servizio prestato dal pensionato sotto il cessato Governo austro-ungarico.
Testo in vigore dal 7 agosto 1940 al 9 maggio 2025
