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Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche ai cittadini germanici ed a quelli tedeschi originari dei territori dell'Accordo, i quali alla data del 21 ottobre 1939 abbiano gia' la loro residenza in Germania. Le loro pensioni vanno a carico del Governo germanico dal 1° gennaio 1940.
Testo in vigore dal 7 agosto 1940 al 9 maggio 2025
