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Se optanti dipendenti da pubbliche Amministrazioni occupano abitazioni concesse dall'Amministrazione e che sono indispensabili pel servizio della medesima, essi dovranno sgombrarle entro il 31 marzo 1940; nel caso, pero', che tali abitazioni non siano indispensabili per il servizio, essi potranno rimanervi fino al 30 giugno 1940. Restano invariate le altre condizioni di concessione degli alloggi.

Testo in vigore dal 7 agosto 1940 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-06-14;1024~art12 · fonte del testo

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