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[1]Il Governo italiano e gli Enti locali continueranno a pagare agli optanti per la cittadinanza germanica da loro dipendenti gli attuali stipendi o salari fino al loro trasferimento in Germania e non oltre il 30 giugno 1940. Le somme eccedenti gli oneri assunti dal Governo italiano con la presente Convenzione, saranno rimborsate dal Governo germanico. Tali rimborsi saranno effettuati anche per le somme pagate dagli Enti locali. I complessivi importi saranno trattenuti dal Governo italiano sui pagamenti posteriormente da esso dovuti.

[2]Gli assegni di cui al comma precedente saranno corrisposti anche nel caso che l'optante sia emigrato e la di lui famiglia sia, in tutto o in parte, rimasta in Italia e fino al trasferimento della stessa.

[3]Agli effetti della disposizione di cui al comma precedente, si considerano come componenti la famiglia del titolare della pensione il coniuge non separato legalmente, gli ascendenti e i discendenti, i fratelli e le sorelle, che siano conviventi antecedentemente alla dichiarazione di opzione.

Testo in vigore dal 7 agosto 1940 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-06-14;1024~art11 · fonte del testo

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