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[1]Convenzione per la ripartizione dell'onere di quiescenza a favore degli allogeni e dei cittadini germanici che emigrano in Germania.
[2]Allo scopo di regolare la ripartizione dell'onere di quiescenza, degli alogeni e dei cittadini germanici che emigrano in Germania in base all'Accordo del 21 ottobre 1939 relativo all'attuazione, agli effetti economici, del trasferimento di allogeni e cittadini germanici dall'Italia in Germania il Governo italiano ed il Governo germanico hanno concordato quanto segue:
[3]Art. 1.
[4]Il Governo germanico assume, a partire dal 1° del mese successivo all'emigrazione, le pensioni civili e militari e le pensioni di guerra degli allogeni e cittadini germanici, i quali al giorno dell'emigrazione risultano pensionati dallo Stato o a carico degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti.
Testo in vigore dal 7 agosto 1940 al 9 maggio 2025
