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[1]I tribunali e le autorita' di ciascuno dei due Stati informano le autorita' dell'altro Stato dei reati che possono interessarle in relazione alla dislocazione di Forze armate di uno dei due Stati nel territorio dell'altro.
[2]In questi casi i tribunali e le autorita' competenti comunicano alle autorita' dell'altro Stato lo stato del procedimento e danno ad esse la possibilita' di seguirne lo svolgimento.
Testo in vigore dal 4 settembre 1942 al 9 maggio 2025
