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[1]I tribunali e le autorita' di ciascuno dei due Stati informano le autorita' dell'altro Stato dei reati che possono interessarle in relazione alla dislocazione di Forze armate di uno dei due Stati nel territorio dell'altro.

[2]In questi casi i tribunali e le autorita' competenti comunicano alle autorita' dell'altro Stato lo stato del procedimento e danno ad esse la possibilita' di seguirne lo svolgimento.

Testo in vigore dal 4 settembre 1942 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1942-06-21;955~art7 · fonte del testo

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