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[1]I militari di uno dei due Stati che si trovano per ragioni di servizio attinenti alla guerra nel territorio dell'altro Stato sono soggetti, per i reati commessi nel territorio medesimo, alla legge penale e alla giurisdizione militare dello Stato a cui appartengono.

[2]Qualora in reati commessi da militari di uno dei due Stati contraenti concorrano persone diverse da quelle indicate nel comma precedente, per queste ultime rimangono competenti le autorita' giudiziarie dell'altro Stato.

[3]Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai militari di uno dei due Stati che per ragioni di cura si trovano nel territorio dell'altro Stato, inquadrati al comando di ufficiali delle Forze armate a cui appartengono.

Testo in vigore dal 4 settembre 1942 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1942-06-21;955~art2 · fonte del testo

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