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[1]Convenzione tra il Regno d'Italia e il Reich Germanico per la collaborazione nell'amministrazione della giustizia personale nel caso di impiego di Forze armate di uno dei due Stati contraenti nel territorio dell'altro Stato.

[2]La Maesta' del Re d'Italia e d'Albania, Imperatore d'Etiopia, ed il Cancelliere del Reich Germanico, desiderosi di regolare mediante accordo la collaborazione nell'amministrazione della giustizia penale nel caso di impiego di Forze armate di uno degli Stati contraenti nel territorio dell'altro Stato, hanno nominato a tale fine per loro plenipotenziari:

[3]La Maesta' del Re d'Italia e d'Albania, Imperatore d'Etiopia:

[4]Il Cavaliere Galeazzo Ciano, Conte di Cortellazzo, Ministro per gli affari esteri.

[5]Il Cancelliere del Reich Germanico:

[6]Il signor Hans Georg Von Mackensen, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario germanico presso la Maesta' del Re d'Italia e d'Albania, Imperatore d'Etiopia;

[7]il dott. Rudolf Lehmann, Direttore Ministeriale, Capo degli affari legali delle Forze armate presso il Comando Supremo delle Forze armate germaniche;

[8]i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri, trovati nella buona e debita forma, hanno concordato le seguenti disposizioni:

[9]Art. 1.

[10]Agli effetti della presente Convenzione:

  • a)il territorio occupato dalle Forze armate di uno dei due Stati e' equiparato al territorio dello Stato Stesso;
  • b)i militarizzati delle Forze armate italiane e le persone al seguito delle Forze armate dei due Stati sono equiparati ai militari.

Testo in vigore dal 4 settembre 1942 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-06-21;955~art1 · fonte del testo

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