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Le decisioni relative alle spese del giudizio, contemplate nell'articolo 18 commi 1° e 2° della Convenzione su la procedura civile conclusa all'Aja il 17 luglio 1905, pronunziate in uno dei due Stati saranno gratuitamente dichiarate esecutorie sul territorio dell'altro Stato, anche a' richiesta diretta della parte interessata.
Testo in vigore dal 22 febbraio 1937 al 9 maggio 2025
