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[1]Convenzione fra il Regno d'Italia e il Reich Germanico per il riconoscimento e l'esecutorieta' delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale.
[2]S. M. il Re d'Italia e il Cancelliere del Reich Germanico, animati dal desiderio di regolare reciprocamente il riconoscimento e l'esecutorieta' delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, allo scopo di facilitare i rapporti giuridici fra il Regno d'Italia e il Reich Germanico, hanno nominato a tal fine come Plenipotenziari:.
[3]Sua Maesta' il Re d'Italia:
[4]S. E. il Cavaliere BENITO MUSSOLINI, Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro degli Affari Esteri.
[5]Il Cancelliere del Reich Germanico:
[6]S. E. il Signor ULRICH VON HASSEL, Ambasciatore di Germania presso il Re d'Italia i quali, dopo aver riconosciuto i loro pieni poteri in buona e debita forma, hanno stipulato quanto segue:
[7]Art. 1.
[8]Alle decisioni pronunciate in materia civile e commerciale dalle Autorita' giudiziarie di uno dei due Stati e che hanno ivi acquistata l'efficacia della cosa giudicata, e' riconosciuta la stessa efficacia sul territorio dell'altro Stato, se le Autorita' giudiziarie dello Stato da cui la decisione proviene erano competenti ai sensi degli articoli seguenti, e sempre che il diritto dello Stato richiesto non riservi la competenza esclusiva delle proprie Autorita' giudiziarie o di quelle di un terzo Stato.
[9]La procedura da seguirsi per il riconoscimento della decisione e' regolata dalla legge dello Stato richiesto.
Testo in vigore dal 22 febbraio 1937 al 9 maggio 2025
