Art. 2 (Convenzione)
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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2 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 16 gennaio 1942 al 9 maggio 2025. 802 parole tolte, 12 parole aggiunte in 13 capoversi.
tolto: Il Governo del Regno d'Albania assume l'impegno di emanare una legge relativa alla concessione di indennizzi per i danni di guerra subiti in Albania da cittadini ed enti di nazionalita' albanese ed italiana, la quale dovra' basarsi sulle seguenti norme:
tolto: a) la legge dovra' inspirarsi a quella che provvede al risarcimento di danni di guerra riportati in Italia da cittadini italiani e dovra' contenere le medesime esclusioni oggettive e soggettive, oltre alle altre che per ragioni ambientali sara' ritenuto opportuno introdurre nella emananda legge albanese, restando, in ogni caso, escluso ogni indennizzo per danni indiretti o per lucri mancati o cessati e tutto cio' che ha formato oggetto di requisizioni, occupazioni temporanee o espropriazioni e cosi' pure la perdita di denaro;
tolto: b) dovra' essere vietata, tranne casi eccezionali che dovranno essere debitamente autorizzati, la cessione dell'indennita', al fine di evitare speculazioni o frodi intese a frustrare gli scopi etici, economici e politici che la legge si propone di raggiungere;
tolto: c) le domande di indennizzo saranno ricevute e istruite dai comandanti di circolo della Regia guardia di finanza, i quali saranno competenti a decidere solo sulle domande per danni non eccedenti i mille franchi albanesi complessivi per una stessa ditta. Per somme superiori la competenza sara' riservata ad una Commissione centrale composta di un presidente designato dal Ministro per le finanze del Regno d'Italia, dei consiglieri permanenti dei Ministeri delle finanze, dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste, di un rappresentante del P.F.A., designato dal Ministro Segretario del Partito, del comandante superiore della Guardia di finanza in Albania, di un magistrato di grado non inferiore al sesto, designato dal Ministro per gli affari esteri, di un magistrato avente grado di presidente di Tribunale o equiparato, designato dal Ministro per la giustizia del Regno d'Albania e di due supplenti designati uno dal Ministro per le finanze e l'altro dal Ministro per i lavori pubblici del Regno d'Albania.
tolto: La Commissione avra' un ufficio di segreteria con a capo un funzionario dell'Amministrazione finanziaria del Regno d'Italia, il quale sara' nel tempo stesso membro di diritto della Commissione anzidetta. La Commissione sara' nominata con decreto Reale, su proposta del Ministro per gli affari esteri;
tolto: d) per le liquidazioni di loro competenza i comandanti di circolo della Guardia di finanza, quando riterranno necessario un parere tecnico, dovranno richiederlo al capo dei Servizi tecnici della circoscrizione. La Commissione centrale, qualora essa pure ritenesse di dover esperire accertamenti per casi di notevole importanza, si avvarra' dell'opera di un collegio di esperti presieduto dal capo dell'ufficio Opere pubbliche in Albania e composto di un tecnico designato dal Ministro per le finanze italiano e di un tecnico designato dal Ministro per i lavori pubblici albanese;
tolto: e) gli istanti potranno presentare alla Commissione centrale memorie e documenti e chiedere di essere sentiti personalmente. Non sara' ammessa ne' innanzi alla Commissione centrale, ne' innanzi ai comandanti di circolo della Guardia di finanza, la assistenza di patrocinatori, procuratori o avvocati;
tolto: f) saranno a carico del bilancio albanese tutte le spese per il funzionamento degli enti liquidatori, delle perizie e del collegio tecnico, comprese le spese di viaggio, trasferta e soggiorno e quanto altro potra' occorrere perche' il servizio proceda nel modo piu' celere.
tolto: Non rientreranno nei benefici della legge le spese relative alla ricostruzione o riparazione degli immobili degli enti pubblici delle istituzioni pubbliche di beneficenza e delle istituzioni religiose e di culto;
tolto: g) le somme versate dal Governo italiano saranno dal Governo albanese trasferite in un conto corrente speciale presso la Banca nazionale d'Albania, a disposizione della Commissione centrale. L'ammontare degli interessi che matureranno e gli eventuali residui sull'anzidetto conto corrente saranno alla fine della gestione versati al Governo italiano;
tolto: h) gli ordinativi emessi sul conto corrente speciale di cui alla precedente lettera g) per il pagamento degli indennizzi di cui e' oggetto la presenteConvenzione, saranno firmati dal presidente della Commissione centrale e dal consigliere permanente presso il Ministero delle finanze e porteranno il visto del capo dell'Ufficio di segreteria della Commissione stessa;
tolto: i) la Commissione centrale potra' deliberare anticipi non superiori al 50% dell'indennizzo presumibilmente liquidabile. Analoga facolta' sara' concessa ai comandanti di circolo della Regia guardia di finanza nei casi di assoluta urgenza e in misura non superiore al 30%. Detti anticipi saranno detratti in sede di liquidazione definitiva e cosi' pure le somme eventualmente corrisposte dal Governo albanese per l'esecuzione di opere riconosciute indilazionabili da apposita Commissione e dirette a rendere nuovamente utilizzabili gli stabili danneggiati da fatti di guerra e appartenenti a cittadini meno abbienti;
tolto: l) in deroga ad ogni altra disposizione vigente, il Controllo dei pagamenti eseguiti sara' demandato ad un apposito Collegio di revisione composto dal direttore capo della contabilita' generale dello Stato che lo presiede, dal direttore della Banca nazionale d'Albania o da un suo delegato e da un funzionario designato dal Luogotenente generale.aggiunto: Convenzione-art. 2 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1941-11-20;1489~convenzione-art2 · fonte del testo
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