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[1]La presente legge entrera' in vigore ai termini e alle condizioni previste dall'art. 16 della Convenzione di cui all'articolo precedente. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 7 gennaio 1932 - Anno X
[2]VITTORIO EMANUELE.
[3]Mussolini - Grandi - De Bono - Sirianni - Ciano.
[4]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 12 marzo 1932 al 9 maggio 2025
