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(1) Le Alte Parti Contraenti coopereranno alla protezione e alla sicurezza dei servizi aerei, e a tal fine daranno, nei limiti delle proprie possibilita', il maggiore sviluppo ai propri servizi di informazioni meteorologiche, alle comunicazioni radiotelegrafiche e ai segnali e segnalazioni diurne e notturne. I competenti Dipartimenti governativi delle Alte Parti Contraenti prenderanno accordi per quanto riguarda le necessarie misure di coordinamento. (2) Le Alte Parti Contraenti faciliteranno ed incoraggeranno anche il coordinamento delle attivita' da parte delle Compagnie di trasporto aereo italiane o britanniche, ed in particolare la conclusione di accordi tecnici e commerciali concernenti la mutua assistenza nei posti di atterraggio comuni, nonche' il coordinamento degli orari. Ciascuna delle Alte Parti Contraenti avra' il diritto di chiedere alle sue Compagnie di sottoporre all'approvazione dei propri competenti Dipartimenti governativi il testo di qualsiasi convenzione od accordo del genere prima della conclusione di essi.

Testo in vigore dal 24 maggio 1932 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1932-03-31;509~art14 · fonte del testo

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