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[1]Gli aeromobili, il loro personale navigante ed i passeggeri non possono portare seco armi, munizioni, materiale bellico, veleni, esplosivi, colombi viaggiatori ed apparecchi fotografici senza il permesso di quello Stato sul cui territorio si trova l'aeromobile. Questo divieto non ha vigore per il personale navigante, il quale e' autorizzato a portare sul velivolo i mezzi di segnalazione e le armi personali necessarie per la sicurezza delle persone o merci naviganti.

[2]Per ragioni di sicurezza pubblica ciascuno degli Stati contraenti puo' limitare o proibire nel suo territorio anche il trasporto di oggetti diversi da quelli sopraelencati: tale divieto deve essere applicato senza distinzione agli aeromobili di entrambe le Parti contraenti.

Testo in vigore dal 8 marzo 1929 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1928-12-24;3436~art7 · fonte del testo

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