Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 marzo 1929 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →

[1]Ciascuna delle Alte Parti contraenti potra' proibire la navigazione aerea al disopra di talune zone del proprio territorio, a condizione che non sia fatta alcuna distinzione, a tale riguardo, tra gli aeromobili nazionali e quelli appartenenti all'altro Stato. Ciascuno degli Stati contraenti dovra' far conoscere all'altro Stato le zone di territorio al disopra delle quali e' vietata la navigazione aerea.

[2]Inoltre, ciascuna delle Alte Parti contraenti si riserva il il diritto di limitare o di proibire provvisoriamente, in tempo di pace, in tutto o in parte, per circostanze eccezionali e con effetto immediato, la navigazione aerea al di sopra del proprio territorio a condizione che non sia fatta alcuna distinzione, a tale riguardo, fra gli aeromobili appartenenti all'altro Stato contraente, e quelli appartenenti a qualsiasi altro paese straniero.

Testo in vigore dal 8 marzo 1929 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1928-12-24;3436~art3 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari