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[1]Le frontiere comuni delle Alte Parti contraenti potranno essere sorvolate soltanto sui punti determinati di comune accordo dalle piu' alte autorita' aeronautiche dei due Stati. Le frontiere non comuni saranno sorvolate sui punti che saranno stati fissati dallo Stato interessato.

[2]E' fin da ora convenuto che tutte le zone di frontiera comuni e non comuni, sulle quali una delle Parti contraenti autorizza il transito dei propri aeromobili o di altra nazionalita', saranno aperte, senza altra formalita', al transito degli aeromobili appartenenti all'altra Parte contraente.

Testo in vigore dal 8 marzo 1929 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1928-12-24;3436~art12 · fonte del testo

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