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[1]Durante il volo, non potranno essere gettati o abbandonati in altro modo, oltre la zavorra, se non materie ed oggetti per i quali sia stata accordata autorizzazione speciale da parte dello Stato sorvolato.

[2]Il gettito dei rifiuti da aeromobile in volo deve essere regolato secondo le disposizioni emanate in proposito dallo Stato nel cui territorio avviene il fatto.

Testo in vigore dal 21 febbraio 1933 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1933-01-16;53~art14 · fonte del testo

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