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I due Governi si impegnano formalmente a non esercitare alcuna ingerenza oltre la linea di frontiera e a non permettere alle tribu' loro dipendenti di passare la frontiera per commettere delle violenze a danno delle tribu' che si trovano dall'altra parte della medesima; ma se sorgessero delle questioni o degli incidenti tra od a causa delle tribu' limitrofe alla frontiera i due Governi di comune accordo li risolveranno.
Testo in vigore dal 8 agosto 1908 al 9 maggio 2025
