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[1]Alla convenzione ed alle eventuali sue modificazioni sono applicabili le disposizioni del secondo comma dell'art. 3 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1180, convertito nella legge 1° aprile 1935, n. 539, e dell'art. 10, allegato B, del R. decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 1924.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 5 gennaio 1939-XVII
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]Mussolini - Di Revel
[6]Visto, il Guardasigilli: Solmi
Testo in vigore dal 27 gennaio 1939 al 16 dicembre 2009
