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In dipendenza della convenzione suddetta la Societa' anonima autostrada Torino-Milano, in sostituzione degli obblighi derivantile dagli articoli 14 e 16 della convenzione 30 novembre 1929-VIII, rep. n. 287, approvata con R. decreto-legge 28 febbraio 1930-VIII, n. 264, assume l'obbligo:
- a)di restituire ratealmente allo Stato, senza interessi, secondo specificato all'art. 2, comma 1°, della convenzione che con la presente legge si approva, durante l'intero periodo della concessione, a partire dal 31 dicembre 1941-XX, l'integrale ammontare delle annualita' che lo Stato ebbe gia' a versare alla Societa' ed all'Istituto nazionale fascista della. previdenza sociale nonche' quello delle annualita' che lo Stato stesso rimane in obbligo di versare in futuro, per l'ammontare complessivo di lire 82.125.677,92;
- b)di corrispondere allo Stato, entro mesi sei dal pagamento del dividendo, le percentuali precisate al n. 2 del cennato art. 2 della convenzione che ora si approva, qualora durante il periodo di concessione la Societa' dovesse corrispondere agli azionisti sul capitale azionario, dividendi superiori al 5 per cento.
Testo in vigore dal 2 luglio 1940 al 16 dicembre 2009
