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[1]La presente legge avra' effetto dalla data dello scambio delle ratifiche di cui all'art. 2 della Convenzione medesima. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a San Rossore, addi' 16 giugno 1932 - Anno X
[2]VITTORIO EMANUELE.
[3]Mussolini - Grandi - Gazzera - Di Crollalanza - Ciano.
[4]Visto, il Guardasigilli: De Francisci.
Testo in vigore dal 11 agosto 1932 al 9 maggio 2025
