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[1]Le disposizioni di cui agli articoli precedenti saranno applicate a decorrere dalla data che verra' stabilita con ulteriore accordo fra i due Governi.
[2]Tale accordo sara' concluso non oltre il 31 maggio prossimo e dovra', fra l'altro, disporre e disciplinare l'organizzazione tecnica, amministrativa e contabile dei servizi, la sistemazione del personale attualmente in servizio presso le dogane-albanesi, nonche' la materia delle agevolezze doganali.
[3]Rimane sin d'ora inteso che le bollette doganali, i manifesti e gli altri stampati ufficiali da usarsi presso le dogane albanesi saranno impressi in lingua italiana ed in lingua albanese. Entrambe le lingue potranno essere adoperate nella compilazione delle dichiarazioni doganali, dei manifesti e degli altri atti ufficiali delle dogane stesse.
Testo in vigore dal 1 agosto 1939 al 9 maggio 2025
