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[1]La gestione delle dogane dell'unione doganale italo-albanese e dei relativi servizi di vigilanza sulle frontiere di terra e di mare e' assunto dall'Amministrazione doganale italiana con le condizioni che saranno stabilite nell'accordo di cui al successivo art. 9. Detta Amministrazione prendera' a proprio carico le relative spese.

[2]I proventi doganali riscossi nel Regno d'Albania si intenderanno rimborsati all'erario albanese secondo quanto e' disposto all'art. 17.

Testo in vigore dal 1 agosto 1939 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1939-06-06;1046~art8 · fonte del testo

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