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Ciascuno dei due Stati contraenti si riserva il diritto di applicare ai traffici con l'altro Stato i divieti e le prescrizioni che saranno da esso ritenute indispensabili per garantire la sicurezza e l'incolumita' pubblica, per impedire il propagarsi di epidemie o di epizoozie e per proteggere le proprie culture dalla importazione e dalla propagazione di insetti o altri parassiti nocivi.
Testo in vigore dal 1 agosto 1939 al 9 maggio 2025
