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Ciascuno dei due Stati contraenti si riserva il diritto di applicare ai traffici con l'altro Stato i divieti e le prescrizioni che saranno da esso ritenute indispensabili per garantire la sicurezza e l'incolumita' pubblica, per impedire il propagarsi di epidemie o di epizoozie e per proteggere le proprie culture dalla importazione e dalla propagazione di insetti o altri parassiti nocivi.

Testo in vigore dal 1 agosto 1939 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1939-06-06;1046~art6 · fonte del testo

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