Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 agosto 1939 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
[1]Il Regno d'Italia si obbliga di corrispondere al Regno di Albania, a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo previsto all'art. 9, la somma annua di 15 (quindici) milioni di franchi albanesi come corrispettivo della diminuzione determinata dall'applicazione di detto accordo nei proventi del bilancio statale albanese nonche' a soddisfacimento di ogni altro impegno dell'Italia in essere alla data della firma della presente convenzione e come contributo per l'assestamento del bilancio stesso.
[2]Il versamento della somma suindicata sara' effettuato con le modalita' che saranno stabilite d'intesa fra i Ministeri delle finanze dei due Stati.
[3]Qualora gli introiti netti delle dogane albanesi superino la somma annua di 9 milioni di franchi albanesi, la differenza in piu' sara' portata in aumento della suindicata somma dl 15 milioni di franchi albanesi.
Testo in vigore dal 1 agosto 1939 al 9 maggio 2025
